Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 gennaio 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 giugno 1999 |
Commentari • 4
- 1. Tfr: ferie non godute e mancato preavviso non si contano?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 aprile 2024
note Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 giugno – 27 agosto 2015, n. 17248 Presidente Macioce – Relatore Patti Svolgimento del processo Con sentenza 7 marzo 2009, la Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata al pagamento in favore dei dipendenti A.G., M.A., G.L., Gi.Di. e S.A. al pagamento di differenze sul T.f.r., per omesso conteggio, nella sua liquidazione, dell'indennità sostitutiva del preavviso e per ferie non godute. Preliminarmente disattesa l'eccezione datoriale di prescrizione per inammissibilità del relativo mezzo, non confutativo dell'analitica argomentazione della …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 04/07/2024, n. 5134Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al n. 6070/2023 TRA Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Cuoco Ricorrente E Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Falasca Resistente Fatto e Diritto Con atto di ricorso, …Leggi di più...
- principio di proporzionalità·
- principio di onnicomprensività retribuzione·
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- TFR·
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Versioni del testo
- Titolo I : L'ordinamento
- Art. 1. (Definizione)
L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 , assume la denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. - Art. 2. (Fini)
Sono iscritti all'Opera stessa ai sensi dell' articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo, in prova e stabili.
Le finalita' dell'Opera sono:
a) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere obbligatorio:
1) indennita' di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti;
2) assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perche' riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, e loro superstiti;
3) sussidi temporanei agli orfani;
4) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
5) assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;
6) assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;
7) sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;
8) sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio;
b) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere facoltativo:
1) assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani;
2) sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;
3) borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;
4) assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;
5) organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;
6) istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;
7) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
8) sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti e di quelli deceduti;
c) l'esercizio della gestione del credito a favore degli iscritti.