Art. 3. Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative 1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalita' concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del medesimo.
2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.