Articolo 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26
Articolo 2Articolo 4
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4 marzo 2008
Art. 3. Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative 1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalita' concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del medesimo.
2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.
Entrata in vigore il 4 marzo 2008
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