Articolo 59 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129
Articolo 58Articolo 60
Versione
27 luglio 2005
Art. 59. Processo verbale delle operazioni di esame 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, giorno per giorno si redigono uno o piu' processi verbali sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente uno o piu' verbali delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, sono trasmessi alla commissione esaminatrice.
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
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