Articolo 56 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129
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Versione
27 luglio 2005
Art. 56. Adempimenti al termine della prova scritta 1. Al candidato sono consegnate il giorno dell'esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
3. I plichi, contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice, nonche' i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi, al termine della prova scritta, al presidente della commissione.
4. Tutte le buste sono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
5. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori della prova di esame.
6. Il riconoscimento dell'autore di ogni elaborato deve essere fatto a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
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