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30 ottobre 2010
30 ottobre 2010
Art. 28. Amministrazione di patrimoni e di beni 1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi, quali immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili, gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:
1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 38,73;
2) una quota dei proventi lordi cosi' determinata: fino a € 7.746,86: il 5%; per il di piu': il 4%;
b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
3. Qualora sia affidata al professionista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:
1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 38,73;
2) una quota dei proventi lordi cosi' determinata: fino a € 7.746,86: il 5%; per il di piu': il 4%;
b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
3. Qualora sia affidata al professionista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2019, n. 30500Provvedimento: […] 2-octies della legge n. 565/75, del d.m. n. 293/91, del d.p.r. n. 115/2002, del d.m. del 2.9.2006 e del d.m. n. 169/2010, degli artt. 192, co. 3, 623 co. 1 lett. a), 627, co. 3 e 628 cpv. cod. proc. pen. nonché il vizio della motivazione. Premesso che la sentenza di annullamento ha indicato non solo "i parametri disciplinari in cui inscrivere la computazione del compenso, nonché l'arco temporale di riferimento" ma anche gli ulteriori criteri valutativi della quantificazione e che, pertanto l'annullamento autorizza il giudice del rinvio ad un nuovo esame dei fatti, l'esponente coglie i seguenti vizi: - facendo applicazione dell'art. 28 del d.m. n. 169/2010, il compenso variabile è stato determinato non considerando il 5% del valore patrimoniale dei beni ma il 5% di quella percentuale;Leggi di più...
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