Articolo 18 del Decreto 2 settembre 2010, n. 169
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30 ottobre 2010
Art. 18. Spese di viaggio e di soggiorno 1. Al professionista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:
a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;
b) al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 30 ottobre 2010
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