Articolo 1 del Decreto 15 febbraio 2012, n. 23
Articolo 2
Versione
4 aprile 2012
Art. 1. Elenco dei revisori dei conti degli enti locali 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunita' montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonche' province.
4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o piu' fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell' articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 :
"25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. ".
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE . (10G0057), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Note all'art. 1:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 39 del 2010 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 4 aprile 2012
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