Articolo 1 ter del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Articolo 1 bisArticolo 2
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Art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura) 1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e forestale ((, nonche' l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,)) inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualita' nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni.
7. All' articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa".
Entrata in vigore il 8 agosto 2021
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