Articolo 1 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
Articolo 1 bis
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29 agosto 2003
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29 ottobre 2003
Art. 1. Modifiche temporanee delle condizioni
di esercizio delle centrali termoelettriche 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ((fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,)) ((fino al 30 giugno 2005)) e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di ((singole)) centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 .
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 ((rispettano i)) valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al ((30 giugno 2005)) , puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 , relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia)) .
Entrata in vigore il 29 ottobre 2003
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