Articolo 45 del Regolamento per il servizio farmaceutico
Articolo 44Articolo 46
Versione
29 novembre 1938
Art. 45.

Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna, con le stesse.
Entrata in vigore il 29 novembre 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente