Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2003, n. 18189
CASS
Sentenza 13 febbraio 2003

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Il giudice, al quale il pubblico ministero abbia presentato richiesta di archiviazione, ha l'obbligo di esaminare l'atto di opposizione proposto dalla persona offesa, sia pure per dichiararlo eventualmente inammissibile, costituendo violazione del principio del contraddittorio l'emissione di un decreto di archiviazione "de plano". Infatti, ove l'opposizione contenga gli elementi di concretezza e specificità previsti espressamente dall'art. 410, comma 1 cod. proc. pen. - consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, caratterizzati dalla pertinenza e rilevanza - il giudice deve dare il massimo spazio al contraddittorio nel previsto rito camerale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2003, n. 18189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18189
    Data del deposito : 13 febbraio 2003

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