Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
Il giudice, al quale il pubblico ministero abbia presentato richiesta di archiviazione, ha l'obbligo di esaminare l'atto di opposizione proposto dalla persona offesa, sia pure per dichiararlo eventualmente inammissibile, costituendo violazione del principio del contraddittorio l'emissione di un decreto di archiviazione "de plano". Infatti, ove l'opposizione contenga gli elementi di concretezza e specificità previsti espressamente dall'art. 410, comma 1 cod. proc. pen. - consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, caratterizzati dalla pertinenza e rilevanza - il giudice deve dare il massimo spazio al contraddittorio nel previsto rito camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2003, n. 18189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18189 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 13/02/2003
1. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 344
3. Dott. PICCININI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2279/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di ST AR, nato a [...] T. 1'8/6/1946, persona offesa nel procedimento a carico di:
CA OM e RA AR;
avverso il decreto di archiviazione 29/6/01 del Gip del Tribunale di Perugia;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.
FATTO E DIRITTO
Il Gip del Tribunale di Perugia, con decreto 29/6/2001, su conforme richiesta del P.M., non ravvisando estremi di reato, disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di OM CA e AR RA, indagati, a seguito di denuncia sporta da AR Di ST, in ordine al delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Ricorre per Cassazione il Di ST, nella qualità di persona offesa, e lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione: la rituale opposizione da lui proposta alla richiesta di archiviazione non era stata neppure portata alla cognizione del Gip, che pertanto non l'aveva neppure presa in considerazione, sicché v'era stata una palese violazione del contraddittorio. Il ricorso è fondato.
Premesso, in punto di fatto, che AR Di ST ebbe a presentare rituale opposizione (atto depositato il 13/4/2001) alla richiesta di archiviazione del P.M. e che, ciò nonostante, il Gip decise sulla richiesta, accogliendola, con decreto de plano, senza neppure prendere in esame l'atto di opposizione, sia pure per dichiararlo eventualmente inammissibile, è evidente la nullità dell'iter procedimentale seguito, perché in violazione del diritto di difesa e, quindi, del principio del contraddittorio. Dinanzi all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice è tenuto, preliminarmente, a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410/1 c.p.p., d'indicare "l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", con l'esclusione di ogni valutazione prognostica di merito;
e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, e ciò ancor prima di apprezzare la fondatezza o meno della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. Ove l'opposizione contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410/1 c.p.p., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, che devono caratterizzarsi per la pertinenza e la rilevanza, il giudice deve dare il massimo spazio al contraddittorio nel previsto rito camerale.
Il decreto impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Perugia, perché, nell'ambito di una delle opzioni citate, si pronunci sull'atto di opposizione della parte offesa e, quindi, sulla richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003