Art. 13.
Ai sensi dell' art. 17, lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281 , viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, gia' esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:
a) formulazione dei programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea relativi alle strutture agricole ed attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie, fatti salvi i rapporti finanziari, anche ai fini delle certificazioni di spesa, con la Comunita' economica europea;
b) vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sulla attuazione dei controlli funzionali conformemente alla regolamentazione di carattere nazionale;
c) adempimenti previsti dal Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 .
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Ai sensi dell' art. 17, lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281 , viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, gia' esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:
a) formulazione dei programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea relativi alle strutture agricole ed attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie, fatti salvi i rapporti finanziari, anche ai fini delle certificazioni di spesa, con la Comunita' economica europea;
b) vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sulla attuazione dei controlli funzionali conformemente alla regolamentazione di carattere nazionale;
c) adempimenti previsti dal Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 .
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.