Articolo 3 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 2Articolo 4
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14 luglio 2009
Art. 3. (Autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato) 1. Le autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009
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