Art. 42. Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All' articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « dell'articolo 280 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 280 e 282, comma 2 ». 2. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , dopo la Sezione I, e' inserita la seguente: « Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale ». 3. All' articolo 280, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento; » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento; ». 4. All' articolo 281 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. »; b) al comma 2, le parole: « , su istanza del debitore, » sono soppresse; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. »; d) al comma 4, le parole: « ; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di trenta giorni ». 5. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: « Disposizioni generali in materia di esdebitazione ». Note all'art. 42:
- Si riportano gli articoli 279, 280 e 281 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 279 (Condizioni temporali di accesso). - 1.
Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
[2.].»
«Art. 280 (Condizioni per l'esdebitazione). - 1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.»
«Art. 281 (Procedimento). - 1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni. Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.».
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. »; b) al comma 2, le parole: « , su istanza del debitore, » sono soppresse; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. »; d) al comma 4, le parole: « ; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di trenta giorni ». 5. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: « Disposizioni generali in materia di esdebitazione ». Note all'art. 42:
- Si riportano gli articoli 279, 280 e 281 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 279 (Condizioni temporali di accesso). - 1.
Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
[2.].»
«Art. 280 (Condizioni per l'esdebitazione). - 1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.»
«Art. 281 (Procedimento). - 1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni. Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.».