Art. 7. Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All' articolo 25-octies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilita' prevista dall' articolo 2407 del codice civile o dall' articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . La segnalazione e' in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione. »; c) alla rubrica, dopo le parole: «Segnalazione dell'organo di controllo», sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e del soggetto incaricato della revisione legale ». 2. All' articolo 25-decies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti » sono sostituite dalle seguenti: « comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti ». Note all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 25-octies e 25-decies del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale). - 1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all' articolo 2403 del codice civile .
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilita' prevista dall' articolo 2407 del Codice civile o dall' articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . La segnalazione e' in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.»
«Art. 25-decies (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari). - 1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.».
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilita' prevista dall' articolo 2407 del codice civile o dall' articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . La segnalazione e' in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione. »; c) alla rubrica, dopo le parole: «Segnalazione dell'organo di controllo», sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e del soggetto incaricato della revisione legale ». 2. All' articolo 25-decies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole: « comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti » sono sostituite dalle seguenti: « comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti ». Note all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 25-octies e 25-decies del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale). - 1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all' articolo 2403 del codice civile .
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilita' prevista dall' articolo 2407 del Codice civile o dall' articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . La segnalazione e' in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.»
«Art. 25-decies (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari). - 1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.».