Legge 3 aprile 1989, n. 148

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    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonche' del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.
      • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.
      • Art. 3. 1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.