Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 novembre 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 novembre 1989 |
Commentari • 8
- 1. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 739 - Divieto di estradizione e di nuovo procedimentohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 649 - Divieto di un secondo giudiziohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Divieto di un secondo giudizio (art. 649) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge (Corte costituzionale, sentenza 149/2022). Ai fini della preclusione …
Leggi di più… - 4. Art. 11 - Rinnovamento del giudiziohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Con riferimento alla previsione di cui all'art. 11, non sussiste alcun obbligo di diritto internazionale consuetudinario, cui lo Stato italiano debba conformarsi a mente dell'art. 10, primo comma, Cost., che imponga l'applicazione del divieto di bis in idem in campo internazionale (Corte costituzionale, 69/1976). Non sussiste alcun rapporto tra la richiesta ex art. 8 e quella di rinnovamento del giudizio di cui all'art. 11. In effetti, si tratta di due situazioni completamente diverse, poiché la prima attiene alla condizione di procedibilità prevista per la punibilità del delitto politico commesso all'estero, tant'è che per essa è del tutto irrilevante che vi …
Leggi di più… - 5. Ne bis in idem non è principio nè consuetudine di diritto internazionale (Cass.32932/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2022
Il principio del ne bis in idem non è principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno; la stessa Corte Costituzionale ha, in più occasioni, escluso che il divieto di bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che l'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 e ss. c.p., alla stregua dei quali è prevista la possibilità di rinnovamento nello Stato del …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2021, n. 17094Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: FJ LQ nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; lette/s~ le conclusioni del PG Q k Q-,LLLUAZA.ke.0 C11-1‘ (Lt4 ,z,eA uk L c-c.(1-, t /i Penale Sent. Sez. 1 Num. 17094 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 09/03/2021 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 24 luglio 2020 la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di QI JA, volta ad ottenere l'annullamento della sentenza, emessa a suo carico dal Tribunale di Rimini in data 22 novembre 2011, confluita …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2021, n. 10085Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da BU NA, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2020 della Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino TI; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, dal difensore del ricorrente, avv. Christian Frisella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10085 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 14/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del proprio difensore, NA BU, titolare …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2018, n. 41180Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ TO BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/seutite le conclusioni del PG P (e2k RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza depositata in data 5.12.2016, AZ VI promuoveva incidente di esecuzione volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 18.11.2016, adducendo l'erroneità del calcolo delle pene in esso effettuato, nella parte in cui non era stata inclusa la sentenza di condanna subaa dall'istante in …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 29664Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2014 Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 790 Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 31423/2013 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE; nei confronti di: EV LO IRREPERIBILE N. IL 17/02/1976; avverso la sentenza n. 1/2011 CORTE ASSISE di TRIESTE, del 09/11/2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 8365Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 26/09/2013 Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2341 Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 19491/2012 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16/11/2011 della Corte d'appello di Torino R.G. n. 10791/2007; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso nonché le note illustrative e le note d'udienza depositate nell'interesse del ricorrente; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1CONVENZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM
PREAMBOLO
Gli Stati Membri delle Comunita' Europee, qui di seguito
denominati "Stati Membri";
Considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli;
Tenendo conto degli sviluppi verso la eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone tra gli Stati membri;
Desiderosi di estendere la loro cooperazione in materia penale su una basi di fiducia, comprensione e rispetto reciproci;
Convinti che il riconoscimento reciproco dell'effetto ne bis in
idem alle decisioni giudiziarie straniere costituisca una concreta espressione di detti fiducia, comprensione e rispetto,
hanno convenuto quanto segue;
ARTICOLO 1.
Una persona che sia stata guidicata con sentenza definitiva in uno
Stato membro non puo' essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in altro Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato di condanna, non possa piu' essere eseguita. - Articolo 2ARTICOLO 2.
1. Uno Stato membro puo', al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, dichiarare di non essere vincolato dall'articolo 1 in uno o piu' dei casi seguenti:
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In questo ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatto sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata;
b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.
Uno Stato membro che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettara b), precisera' le categorie di reati per le quali tale eccezione puo' essere applicata.
Uno Stato membro potra', in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o piu' delle eccezioni di cui al paragrafo 1. Il ritiro sara' notificato al Ministero degli Affari esteri del Belgio ed avra' effetto il primo giorno del mese successivo al giorno della notificazione.
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione. - Articolo 3ARTICOLO 3.
Se in uno Stato membro un nuovo procedimento penale e' instaurato contro una persona che e' stata guidicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della liberta' scontato in quest'ultimo Stato per quei fatti dovra' essere detratto dalla pena che sara' eventualmente inflitta. Si terra' altresi' conto, nella misura consentia dalla legge nazionele, delle pene diverse da quelle privative della liberta' che siano state eseguite.