Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2002
Articolo 12Articolo 14
Versione
3 novembre 1961
Art. 13.
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.
Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Entrata in vigore il 3 novembre 1961
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