Articolo 3 del Decreto legislativo 3 febbraio 2017, n. 26
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 aprile 2017
Art. 3. Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.500 a euro 15.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
Entrata in vigore il 1 aprile 2017
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