Art. 14. (Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza)
Finche' non sara' provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso e' disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1993, N.124))
Finche' non sara' provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso e' disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1993, N.124))