Articolo 14 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 aprile 1975
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Versione
28 aprile 1993
Art. 14. (Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza)

Finche' non sara' provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso e' disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1993, N.124))
Entrata in vigore il 28 aprile 1993
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