Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6274 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
64978 NOME DE6274 /0 1 ее REPUBBL E SUPREMA DI CASSAZIONE LA A 6 Oggetto I 8 E 9 R 5 1 N / . A O 4 SEZIONE PRIMA CIVILE I N T E Z 1 0 U 2 A B B . R I . R T . L R S P dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L . I T A D G . E L B R E A D A T Eredo Presidente R.G.N. 11238/99 ROCCHI I D A 1 S A D I 3 E N T E 1 R E S N . T E E I LOSAVIO Rel. Consigliere Cron. 13923 N Dott. Giovanni T N A E A S E M - Consigliere Rep. Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud.28/11/00 Dott. Donato PLENTEDA Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente 24 SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA MASOLO ROBERTO, VIALE G. MAZZINI 114/A, presso l'avvocato PASCUCCI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALZER GIUSEPPE, giusta delega in calce 2000 alla memoria di costituzione;
resistente 2220 -1-
contro
FALLIMENTO H.R. RITZ HOTEL ASIAGO Srl, MASOLO MASSIMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 676/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Padova che aveva insinuato al passivo del fallimento della soc. a r.l. Hotel Rita un terzo dell'ammontareil credito pari a dell'imposta accertato dall'Ufficio stesso (avendo il curatore proposto ricorso contro l'accertamento), con dichiarazione tardiva ex art. 101 1. f. chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento dell'importo residuo dello stesso credito (pari a lire 33.374.000 in privilegio e L.
7.976.000 in via chirografaria) dopo che la Commissione tributaria di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso del curatore. Omologato il concordato proposto dalla società fallita e intervenuti nel giudizio OB LO e SI LO, garanti del concordato, il Tribunale di Padova con la sentenza 29 marzo 1995 escludeva in premessa che nella fattispecie ricorressero i presupposti per la interruzione del giudizio, dichiarava il difetto di legittimazione del degli intervenuti (come "meri garanti" concordato) e dichiarava inammissibile la proposta dichiarazione tardiva di credito per la preclusione dipendente dalla ammissione al passivo del й ки с fallimento dello stesso credito di imposta (pur se в о 3 nei limiti di un terzo dell'ammontare accertato) in accoglimento della domanda tempestivamente proposta ex art. 93 l.f.. La Corte d'appello di Venezia con la sentenza pubblicata il 18 aprile 1998 rigettava l'impugnazione proposta dal Ministero delle Finanze, sul rilievo che, unico essendo il credito fondato sull'accertamento dell'imposta IVA dovuta per l'anno 1981, "non è ravvisabile mutamento di causa petendi e petitum nelle due distinte domande svolte dall'Amministrazione, l'una tempestiva e l'altra tardiva, siccome entrambe fondate sul medesimo credito", con la conseguenza che, "ottenuta l'ammissione al passivo per una parte soltanto del credito", si è formato un "giudicato endoprocessuale" che preclude "la possibilità della sua modifica per effetto della successiva insinuazione tardiva". Osservava in particolare che la volontà di non rinunciare alla residua quota del credito non ancora esigibile (implicita nella domanda tempestiva) non poteva valere ad impedire gli effetti preclusivi al riguardo derivanti dalla legge (art. 96 e SS.
1. f.) e che il riferimento 633/1972 non poteva ritenersiall'art. 60 d.P.R. pertinente alla fattispecie di domanda di ammissione al passivo del fallimento, disciplinando riscuotibilità parziale quel disposto la nonostante il ricorso del dell'imposta accertata, contribuente, e non già la "insinuazione" che sarebbe potuta essere richiesta per l'intero ammontare, con la riserva dell'esito del contenzioso tributario. Quanto alle spese del giudizio, la Corte di merito negava il rimborso a favore dei garanti LO, ai quali l'atto di appello doveva "mera denuntiatiointendersi notificato come litis”, giacchè la pronuncia del Tribunale che aveva loro negato ogni legittimazione al processo non era stata impugnata ed era perciò coperta da giudicato. Contro questa decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione. Resistono con controricorso OB LO e SI LO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Ministero ricorrente nell'unico motivo di impugnazione prospetta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 60 d.P.R. 633/1972 e 96 legge fallimentare - anche con riguardo all'art. 360, n. 5, c.p.c. e denuncia l'asserito duplice lobever errore della Corte di merito che ha interpretato 5 l'avvenuta insinuazione del credito in via tempestiva- per la quota, allo stato, esigibile (in ragione della pendenza del ricorso del curatore) come implicita rinuncia alla insinuazione del credito residuo in via tardiva - una volta che fosse divenuto integralmente esigibile;
e che ha considerato le due domande coincidenti anche per il petitum, quando invece esse si riferivano a due distinte quote della imposta accertata e la seconda domanda si differenziava anche per la causa petendi, avendo essa fatto espresso riferimento alla circostanza sopravvenuta della conclusione del contenzioso tributario (con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del curatore) e dunque ' "quello della comprendeva un elemento nuovo esigibilità? E se pure rileva il ricorrente l'Amministrazione avesse erroneamente interpretato l'art. 60 d.P.R. 633/1972 (ritenendo di non potere tempestivamente insinuare l'intero importo del credito di imposta), non per questa ragione può dirsi inammissibile l'esercizio della pretesa tributaria attraverso due distinte domande per quote diverse dell'ammontare accertato in relazione ed allo sviluppo del contenzioso tributario pendente. Uch 6 2. Il motivo è infondato. È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i crediti relativi a tributi siano diretti о indiretti oggetto di un contenzioso davanti alle commissioni pendente tributarie, debbono essere ammessi al passivo delle procedure fallimentari, con riserva da sciogliersi - all'esito di quel contenzioso (nonde plano dovendo perciò proporsi opposizione allo stato passivo nella ipotesi di domanda di ammissione -- tempestiva accolta con riserva;
né sospendersi il tardiva di giudizio nel caso di dichiarazione credito ex art. 101 1.f.). Ebbene, l'Ufficio I.V.A. di Padova chiese - con domanda tempestiva e ottenne la ammissione al - passivo del credito di lire 18.695.000 (di cui lire 12.982.000 in privilegio) con la riserva dell'esito del ricorso (proposto dal curatore davanti alla Commissione tributaria), richiamando il "foglio di prenotazione" allegato alla domanda come titolo - l'accertamento induttivo per "I.V.A. 1981" già notificato al curatore per complessive lire 52.067.000. Essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso tributario proposto dal curatore, lo stesso Ufficio I.V.A. chiese poi, con dichiarazione ш е н во 7 tardiva ex art. 101 l.f., la ammissione della parte residua del credito e indicò la ragione della duplice domanda (quella tempestiva già accolta e la "tardiva") nel proposito di adeguarsi al disposto dell'art. 60 d.P.R. 633/1972 secondo cui, se il contribuente ha proposto ricorso contro l'accertamento, è tenuto a pagare innanzitutto un terzo dell'ammontare accertato dall'Ufficio: e dunque il credito I.V.A. al momento della formazione dello stato passivo (art. 95 l.f.) era esigibile limitatamente a quell'importo e ad esso era stata limitata la prima domanda di ammissione. - così indicata - del Confermando la ragione comportamento dell'Ufficio, l'Amministrazione ricorrente censura la decisione (di inammissibilità tardiva, in ragione del della dichiarazione formatosi sulla ammissione al giudicato interno passivo del credito di cui alla domanda tempestiva, confermata dalla Corte d'appello), per essere stata dai giudici presunta, nella domanda di ammissione limitato importo di undel credito I.V.A. nel terzo del suo ammontare, la rinuncia al restante e maggiore importo dello stesso credito. Ma è vero invece rileva il collegio che la decisione di inammissibilità della dichiarazione tardiva non d n a x e l 8 fondata sulla asserita presunzione di rinuncia, bensì sulla diversa e ineccepibile ragione che, a prescindere dalle convinzioni del titolare ammissione del dell'Ufficio I.V.A creditore, la credito unitario per "IVA 1981" in accoglimento delle originaria domanda (pur se limitata nel suo importo a una parte soltanto dell'ammontare come "accertato" dall'Ufficio) aveva conseguito la efficacia di giudicato nell'ambito della procedura fallimentare, con l'effetto di precludere ogni ulteriore domanda - in sede di dichiarazione tardiva - relativa a quel medesimo credito, insuscettibile ripetesi - in dipendenza del suo unitario titolo ("IVA 1981") di frazionati accertamenti. L'Amministrazione ricorrente non pone espressamente in discussione tale principio, ma contesta che ragioni funzionali si oppongano alla applicabilità in sede fallimentare del disposto - cui l'Ufficio I.V.A. nella specie intese attenersi- che disciplina la esigibilità delle "imposte accertate" dall'Ufficio о delle maggiori imposte, . quando il contribuente abbia proposto ricorso contro l'accertamento. Con piena ragione la Corte di merito ha affermato invece rileva il collegio - - 9 la incompatibilità della disciplina dell'art. 60 d.P.R 633/1972 (che regola i modi e i tempi del "pagamento delle imposte accertate") con il regime concorsuale, nel quale il problema del raccordo tra il contenzioso lo speciale procedimento di tributario e accertamento del passivo ha trovato una adeguata soluzione nel disposto dell'art. 45, comma 2, d.P.R. 602/1973 che, dettato in tema di riscossione coattiva delle imposte dirette (mediante ruoli), deve ritenersi in via analogica applicabile anche alle imposte indirette, come appunto l'I.V.A.. Infondato essendo il motivo di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato. Poiché il fallimento AS (unica parte legittimata a contraddire) intimato non ha svolto difese in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 28 novembre 2000 Il Relatore franmuutosaven est. CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Prima Sezione Civile Andrea Bianc Deposita 4 MAG: 2001 IL CANCELLIERE 10