Articolo 22 del Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
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26 agosto 2006
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L' articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 138. - 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
a) che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
e) che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.
2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.
3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita' a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».
Entrata in vigore il 26 agosto 2006
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