Articolo 26 del Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Articolo 25Articolo 27
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26 agosto 2006
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L' articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 144. - 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si e' adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria e' diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
2. Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio e' assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.».
Entrata in vigore il 26 agosto 2006
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