Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 novembre 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 2013 |
Commentari • 5
- 1. Quanto guadagna un ministro in Italia: lo stipendio aggiornato dei componenti del GovernoChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 14 maggio 2024
L'indennità mensile dei ministri è di euro 9.203,54 lordi per 12 mensilità ovvero di euro 110.442,48 annui lordi. All'indennità mensile si aggiunge una diaria che corrisponde a euro 3.503,11 netti. Secondo quanto previsto dalla legge 418/99, ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non sono parlamentari è corrisposta una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Con l'art. 3, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è stato stabilito che i parlamentari che assumono le funzioni di membri del Governo non possono cumulare il trattamento …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Roma, sentenza 31/12/2024, n. 19805Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40382/2021 del ruolo generale e vertente TRA Parte_1 ( C.F._1 ), nella sua qualità di erede dell'attore- opponente Controparte_1 (deceduto in data 29.6.2023), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Enea Vigevani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Milano, in via San Barnaba 32; -Opponente- CONTRO Controparte_2 , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, in Via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo …Leggi di più...
- art. 2033 c.c.·
- disapplicazione circolare ministeriale·
- ripetizione dell'indebito·
- legittimo affidamento·
- compensazione spese di lite·
- opposizione a ingiunzione di pagamento·
- onere della prova·
- prescrizione decennale·
- giurisprudenza CEDU
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennita' pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 MAGGIO 2013, N. 54 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2013, N. 85)) .
2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennita' di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all' articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 . - Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.