Art. 42.
I membri degli organi di gestione debbono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per piu' di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.
I membri del collegio dei sindaci debbono essere dichiarati decaduti qualora si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare a piu' di tre riunioni del collegio medesimo nel corso di un esercizio, oppure qualora si astengano dall'assistere, senza giustificato motivo e per piu' di tre sedute, alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell'art. 31 del presente decreto.
La decadenza e' pronunciata da chi e' competente alla nomina, su proposta motivata dell'organo al quale il membro appartiene - che e' tenuto a contestare preventivamente all'interessato le assenze, per le eventuali giustificazioni da presentare nel termine di quindici giorni - e previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate all'organo medesimo.
Le dimissioni debbono essere rassegnate con atto scritto secondo le norme sulla competenza alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate all'organo di cui il dimissionario e' membro. Esse diventano operanti dalla data dell'accettazione.
I membri degli organi di gestione debbono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per piu' di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.
I membri del collegio dei sindaci debbono essere dichiarati decaduti qualora si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare a piu' di tre riunioni del collegio medesimo nel corso di un esercizio, oppure qualora si astengano dall'assistere, senza giustificato motivo e per piu' di tre sedute, alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell'art. 31 del presente decreto.
La decadenza e' pronunciata da chi e' competente alla nomina, su proposta motivata dell'organo al quale il membro appartiene - che e' tenuto a contestare preventivamente all'interessato le assenze, per le eventuali giustificazioni da presentare nel termine di quindici giorni - e previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate all'organo medesimo.
Le dimissioni debbono essere rassegnate con atto scritto secondo le norme sulla competenza alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate all'organo di cui il dimissionario e' membro. Esse diventano operanti dalla data dell'accettazione.