Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
Articolo 37Articolo 39
Versione
8 settembre 1970
Art. 38.
Le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza, per la nomina dei rappresentanti di categoria, nel termine, non inferiore a trenta giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per gli organi centrali e regionali, e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, per i comitati provinciali.
Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, l'autorita' statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente.
Entrata in vigore il 8 settembre 1970
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