Art. 3. Personale del Dipartimento della protezione civile 1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonche' ai contesti di cui all' articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 , e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilita' del disposto di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all' articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , fino al limite di dodici unita', sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilita' delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 .
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da universita' statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificita' del personale dirigenziale di cui all' articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , nonche' avuto riguardo alla peculiarita' dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui all' articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all' articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento. (2)
4. In relazione alla specifica professionalita' acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonche' avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale e' assunto, nel limite di cento unita', nel ruolo speciale di cui all' articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalita' in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.
(( 4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare complessivamente il numero di centocinquanta unita', ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall' articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195 )) 5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell' articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , devono intendersi autorizzati per qualsiasi attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo Dipartimento.
6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell' articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all' articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 novembre 2005, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al D.L. n. 245 del 2005 , anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3 del presente articolo e' incrementato di ulteriori 90 unita'. In tali posti e' immesso anche il personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, in possesso degli altri requisiti previsti dal comma 4 del presente articolo. Al relativo onere, pari a 1.780.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all' articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 ".
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da universita' statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificita' del personale dirigenziale di cui all' articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , nonche' avuto riguardo alla peculiarita' dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui all' articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all' articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento. (2)
4. In relazione alla specifica professionalita' acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonche' avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale e' assunto, nel limite di cento unita', nel ruolo speciale di cui all' articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalita' in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.
(( 4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare complessivamente il numero di centocinquanta unita', ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall' articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195 )) 5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell' articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , devono intendersi autorizzati per qualsiasi attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo Dipartimento.
6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell' articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all' articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 novembre 2005, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al D.L. n. 245 del 2005 , anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3 del presente articolo e' incrementato di ulteriori 90 unita'. In tali posti e' immesso anche il personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, in possesso degli altri requisiti previsti dal comma 4 del presente articolo. Al relativo onere, pari a 1.780.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all' articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 ".