CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2026, n. 17562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17562 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM LO nato a [...] il [...], avverso il decreto del 07/07/2023 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Reggio Calabria ha re- spinto l’impugnazione proposta da OM LO contro il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicu- rezza. 2. Il OM, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro il decreto enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con un primo motivo si denuncia violazione di legge e totale assenza di motivazione in merito alla persistenza della pericolosità. La Corte d’Appello ha erroneamente fondato la sussistenza di tale requisito sui seguenti elementi: 1) una sentenza di condanna in primo grado per turbativa d’asta aggravata a carico di alcuni correi, che è stata però riformata in appello con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile;
2) una condanna non definitiva per corruzione aggravata Penale Sent. Sez. 5 Num. 17562 Anno 2026 Presidente: IN EN IO AN Relatore: RU AR Data Udienza: 14/04/2026 2 che, tuttavia, ha visto dapprima l’esclusione in appello dell’aggravante contestata e poi l’annullamento con rinvio di questa Corte;
3) una condanna per partecipa- zione ad associazione di tipo mafioso che è stata poi annullata con rinvio da questa Corte, la quale ha evidenziato che il OM non poteva aver ricoperto dagli anni ‘70 fino al 2016 il ruolo direttivo nell’ambito della ‘ndrangheta. Osserva inoltre il ricorrente che la sentenza definitiva “Olimpia” ha escluso l’appartenenza del Ro- meo alla ‘ndrangheta ed escluso altresì che questi abbia diretto una c.d. loggia segreta, disattendendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, per la ve- rità, erano state sconfessate già in sede di procedimento cautelare;
in realtà, il decreto applicativo della misura di prevenzione trae elementi a carico del OM non già dalla sentenza “Olimpia” bensì da un riassunto di essa che viene trascritto nel ricorso. Inoltre, il Tribunale aveva rigettato nel 2004 una precedente richiesta di misura di prevenzione basata proprio sulla suddetta sentenza, evidenziando l’insufficienza degli elementi in atti a dimostrare l’inserimento stabile del OM nella ‘ndrangheta. 2.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e inesistenza della motivazione in merito all’attualità della pericolosità. Nel 2022 il OM aveva avanzato richiesta di revoca della misura di prevenzione a seguito della sentenza assolutoria emessa lo stesso anno, ma il Tribunale l’aveva rigettata in quanto, pur arrestandosi le condotte al 2016, tuttavia risultava un rinvio a giudizio per oltrag- gio del 2017 in danno di un agente di Polizia penitenziaria e questo era stato rite- nuto indicativo della persistenza della pericolosità. La Corte d’Appello ha però tra- scurato che da tale accusa il OM è stato assolto. 2.3. Con un terzo motivo, che costituisce uno sviluppo di quelli formulati in ricorso, il difensore ha eccepito violazione di legge con riguardo alla valorizzazione da parte della Corte d’Appello di elementi di fatto in realtà insussistenti, richia- mando i provvedimenti assolutori che sconfessano il procedimento logico e le va- lutazioni che si traggono dal decreto impugnato. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha poi depositato memoria di replica insistendo per l’acco- glimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte d'appello ha motivato specificamente con riguardo alla non decisività degli elementi sopravvenuti allegati 3 dalla difesa a sostegno del venir meno della pericolosità. In particolare, il provve- dimento impugnato, conformemente alla pronuncia di primo grado, ha valorizzato la condanna in primo grado del OM in data 30/7/2021 per il reato di associa- zione mafiosa, si è soffermato altresì sulla differenza fra le nozioni di appartenenza e contiguità a tale tipologia di organizzazione, ha evidenziato il rigetto da parte di questa Corte, nel 2022, dell’originario decreto applicativo della misura di preven- zione e ha dato conto puntualmente, altresì, delle ragioni per cui non ha giudicato rilevante né l’annullamento della condanna del coimputato IO Di FA né l’assoluzione da alcuni capi di imputazione del ricorrente nel c.d. processo “Gotha” (pagine 2, 7 e 9); tutto questo, in aggiunta al dato di una precedente (e definitiva) condanna per associazione mafiosa, alla presunzione di stabilità del vincolo di af- filiazione tipico delle mafie “storiche” e all’assenza di puntuali elementi indicativi di un venir meno di tale legame, ha indotto dunque la Corte d'appello a ritenere tuttora sussistente la pericolosità necessaria a fondare l’applicazione della sorve- glianza speciale di pubblica sicurezza. Ebbene, sono sufficienti queste indicazioni per concludere che la Corte d'appello ha effettivamente motivato sui temi dedotti dal ricorrente, il che conduce ad escludere il vizio di violazione di legge che, ex art. 10 d.lgs. 159/2011, è l’unico a poter essere denunciato in questa sede: si rammenta infatti, al riguardo, che la motivazione del provvedimenti in materia di misure di prevenzione può essere sindacata nel giudizio di legittimità nei limiti in cui se ne denunci la completa assenza o il carattere puramente apparente. Peral- tro, a quest’ultimo proposito occorre puntualizzare che la motivazione si presenta comunque congrua e del tutto priva di aspetti di manifesta illogicità. Il motivo è pertanto inammissibile in quanto da un lato non vi è un confronto effettivo con le suddette argomentazioni della Corte d'appello, dall’altro, vengono dedotti vizi del provvedimento impugnato non sindacabili in questa sede. 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, in quanto la Corte d'appello ha in realtà preso posizione puntualmente sul tema dell’assoluzione dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale aggiungendo che a questa si abbina, nel con- tempo, il rinvio a giudizio per un episodio corruttivo del 2016 (pagina 3 decreto impugnato). La motivazione dunque è specifica, si confronta in modo non appa- rente con il motivo di appello ed anzi è il ricorso, a ben vedere, a non prendere realmente posizione sulle argomentazioni della Corte d'appello. 1.3 Per quanto concerne il motivo nuovo, che costituisce in realtà uno svi- luppo del primo senza sostanziali aggiunte rispetto ad esso, è sufficiente richia- mare le argomentazioni svolte sub 1.1. 4 2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RU EN IO AN IN
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Reggio Calabria ha re- spinto l’impugnazione proposta da OM LO contro il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicu- rezza. 2. Il OM, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro il decreto enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con un primo motivo si denuncia violazione di legge e totale assenza di motivazione in merito alla persistenza della pericolosità. La Corte d’Appello ha erroneamente fondato la sussistenza di tale requisito sui seguenti elementi: 1) una sentenza di condanna in primo grado per turbativa d’asta aggravata a carico di alcuni correi, che è stata però riformata in appello con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile;
2) una condanna non definitiva per corruzione aggravata Penale Sent. Sez. 5 Num. 17562 Anno 2026 Presidente: IN EN IO AN Relatore: RU AR Data Udienza: 14/04/2026 2 che, tuttavia, ha visto dapprima l’esclusione in appello dell’aggravante contestata e poi l’annullamento con rinvio di questa Corte;
3) una condanna per partecipa- zione ad associazione di tipo mafioso che è stata poi annullata con rinvio da questa Corte, la quale ha evidenziato che il OM non poteva aver ricoperto dagli anni ‘70 fino al 2016 il ruolo direttivo nell’ambito della ‘ndrangheta. Osserva inoltre il ricorrente che la sentenza definitiva “Olimpia” ha escluso l’appartenenza del Ro- meo alla ‘ndrangheta ed escluso altresì che questi abbia diretto una c.d. loggia segreta, disattendendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, per la ve- rità, erano state sconfessate già in sede di procedimento cautelare;
in realtà, il decreto applicativo della misura di prevenzione trae elementi a carico del OM non già dalla sentenza “Olimpia” bensì da un riassunto di essa che viene trascritto nel ricorso. Inoltre, il Tribunale aveva rigettato nel 2004 una precedente richiesta di misura di prevenzione basata proprio sulla suddetta sentenza, evidenziando l’insufficienza degli elementi in atti a dimostrare l’inserimento stabile del OM nella ‘ndrangheta. 2.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e inesistenza della motivazione in merito all’attualità della pericolosità. Nel 2022 il OM aveva avanzato richiesta di revoca della misura di prevenzione a seguito della sentenza assolutoria emessa lo stesso anno, ma il Tribunale l’aveva rigettata in quanto, pur arrestandosi le condotte al 2016, tuttavia risultava un rinvio a giudizio per oltrag- gio del 2017 in danno di un agente di Polizia penitenziaria e questo era stato rite- nuto indicativo della persistenza della pericolosità. La Corte d’Appello ha però tra- scurato che da tale accusa il OM è stato assolto. 2.3. Con un terzo motivo, che costituisce uno sviluppo di quelli formulati in ricorso, il difensore ha eccepito violazione di legge con riguardo alla valorizzazione da parte della Corte d’Appello di elementi di fatto in realtà insussistenti, richia- mando i provvedimenti assolutori che sconfessano il procedimento logico e le va- lutazioni che si traggono dal decreto impugnato. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha poi depositato memoria di replica insistendo per l’acco- glimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte d'appello ha motivato specificamente con riguardo alla non decisività degli elementi sopravvenuti allegati 3 dalla difesa a sostegno del venir meno della pericolosità. In particolare, il provve- dimento impugnato, conformemente alla pronuncia di primo grado, ha valorizzato la condanna in primo grado del OM in data 30/7/2021 per il reato di associa- zione mafiosa, si è soffermato altresì sulla differenza fra le nozioni di appartenenza e contiguità a tale tipologia di organizzazione, ha evidenziato il rigetto da parte di questa Corte, nel 2022, dell’originario decreto applicativo della misura di preven- zione e ha dato conto puntualmente, altresì, delle ragioni per cui non ha giudicato rilevante né l’annullamento della condanna del coimputato IO Di FA né l’assoluzione da alcuni capi di imputazione del ricorrente nel c.d. processo “Gotha” (pagine 2, 7 e 9); tutto questo, in aggiunta al dato di una precedente (e definitiva) condanna per associazione mafiosa, alla presunzione di stabilità del vincolo di af- filiazione tipico delle mafie “storiche” e all’assenza di puntuali elementi indicativi di un venir meno di tale legame, ha indotto dunque la Corte d'appello a ritenere tuttora sussistente la pericolosità necessaria a fondare l’applicazione della sorve- glianza speciale di pubblica sicurezza. Ebbene, sono sufficienti queste indicazioni per concludere che la Corte d'appello ha effettivamente motivato sui temi dedotti dal ricorrente, il che conduce ad escludere il vizio di violazione di legge che, ex art. 10 d.lgs. 159/2011, è l’unico a poter essere denunciato in questa sede: si rammenta infatti, al riguardo, che la motivazione del provvedimenti in materia di misure di prevenzione può essere sindacata nel giudizio di legittimità nei limiti in cui se ne denunci la completa assenza o il carattere puramente apparente. Peral- tro, a quest’ultimo proposito occorre puntualizzare che la motivazione si presenta comunque congrua e del tutto priva di aspetti di manifesta illogicità. Il motivo è pertanto inammissibile in quanto da un lato non vi è un confronto effettivo con le suddette argomentazioni della Corte d'appello, dall’altro, vengono dedotti vizi del provvedimento impugnato non sindacabili in questa sede. 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, in quanto la Corte d'appello ha in realtà preso posizione puntualmente sul tema dell’assoluzione dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale aggiungendo che a questa si abbina, nel con- tempo, il rinvio a giudizio per un episodio corruttivo del 2016 (pagina 3 decreto impugnato). La motivazione dunque è specifica, si confronta in modo non appa- rente con il motivo di appello ed anzi è il ricorso, a ben vedere, a non prendere realmente posizione sulle argomentazioni della Corte d'appello. 1.3 Per quanto concerne il motivo nuovo, che costituisce in realtà uno svi- luppo del primo senza sostanziali aggiunte rispetto ad esso, è sufficiente richia- mare le argomentazioni svolte sub 1.1. 4 2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RU EN IO AN IN