Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
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Versione
1 gennaio 2002
Art. 32. Determinazione del valore del bene 1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennita' di espropriazione e' determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta' o di imposizione di una servitu'. (L)
2. Il valore del bene e' determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita'. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita', le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, puo' asportare dal bene i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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