Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21
Articolo 1Articolo 3
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4 aprile 2009
Art. 2. Autorita' competente 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria, e' l'autorita' competente responsabile della comunicazione e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del regolamento (CE) n. 648/2004. Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 4 aprile 2009
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