CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 2284 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.RR NI ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché la persona offesa RI TE ha presentato un ricorso immediato al giudice di pace privo dell'indicazione delle fonti di prova. Il detto ricorso avrebbe perciò dovuto essere dichiarato inammissibile, a norma del combinato disposto degli artt. 21, comma 2, e 24, comma 1, lett. c), d. Ig. 28- 8-2000, n. 274. L'inammissibilità avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio e non vi era nessun termine per la relativa eccezione. Solo successivamente all'eccezione formulata dalla difesa dell'imputato la parte civile ha depositato gli allegati richiesti dall'art. 21, comma 2, d. Ig. n. 274 del 2000, quasi due anni dopo il deposito del ricorso immediato. Tale produzione non avrebbe perciò dovuto essere accolta e non poteva essere valutata come sanatoria del ricorso. 2.1. In ogni caso, la parte civile non era legittimata a partecipare al giudizio di appello, avendo già ottenuto, all'esito del processo di primo grado, il totale risarcimento del danno, così come liquidato dal giudice di prime cure (danno patrimoniale e non: euro 1230; rifusione delle spese sostenute per il primo grado di giudizio: euro 1600, oltre agli accessori di legge). Infatti il responsabile civile, Compagnia assicurativa Zurich, ritualmente costituitosi in primo grado, non è intervenuto in appello, revocando di fatto la propria costituzione. Nè ha rilievo che la parte civile ZI non abbia ritenuto satisfattivo il predetto risarcimento, poiché egli avrebbe dovuto impugnare la sentenza ex art. 576 cod. proc. pen. e non semplicemente presentarsi nel giudizio di secondo grado introdotto dall'appello proposto dall'imputato. In mancanza di impugnazione e stante l'integrale risarcimento del danno, la parte civile non aveva alcun titolo per concludere nel giudizio di secondo grado e la sua costituzione andava revocata. Ragion per cui nulla avrebbe dovuto essere liquidato a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Peraltro la parte civile RI si è limitata a presentare conclusioni scritte, identiche a quelle di primo grado, senza proporre alcuna argomentazione atta a contrastare le tesi dell'imputato. 2.2. La motivazione è contraddittoria anche in ordine alla sussistenza del nesso di causalità ,tra la condotta di guida dell'imputato e l'evento, poiché la vettura condotta dalla RI procedeva ad una velocità di marcia superiore a quella consentita e ciò non consentì il suo avvistamento da parte del RR, causando 1 l'impatto tra il veicolo condotto dall'imputato e quello guidato dalla RI, che andò, a sua volta, a collidere con il mezzo guidato da RI. Ingiustificatamente i giudici di merito hanno ritenuto pienamente credibile la versione di RI. La parte civile rimosse la propria vettura dal punto di impatto e ciò ha, di fatto, impedito agli accertatori di verificare il punto esatto di arresto del veicolo condotto dallo RI e quindi il suo eventuale concorso nella dinamica del sinistro. Peraltro RI rifiutò le cure mediche e si recò immediatamente al lavoro, rivolgendosi al Pronto soccorso alcuni giorni dopo. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con conclusioni scritte del 13 ottobre 2022, la difesa del RR ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 21, comma 2, lett. h), d. Ig. n. 274 del 2000 prevede, tra i requisiti del ricorso immediato al giudice di pace, l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta. Ed effettivamente dall'esame del ricorso immediato al giudice di pace presentato dalla parte civile RI TE - esame consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092 ; Sez. U, n. 21 del 19-7-2012, Bell'Arte) - emerge che le fonti di prova sono state ritualmente indicate, poiché la parte civile chiese l'ammissione, come testimoni, di RI TE e RI LI, degli operanti del Corpo di Polizia municipale nonché l'esame del consulente dr. Vincenzo Avolio, sulle lesioni subite dalla persona offesa, formulando con precisione le circostanze su cui i predetti testi e il consulente avrebbero dovuto essere escussi. Non può pertanto in alcun modo sostenersi che il ricorso immediato fosse inammissibile ex art. 24, lett. c), d. Ig. n. 274 del 2000. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Poiché l'imputato propose appello impugnando espressamente il punto relativo all'affermazione della penale responsabilità, la parte civile era senz'altro legittimata a partecipare al giudizio di secondo grado, onde presentare le proprie controdeduzioni alle doglianze formulate dall'imputato, il cui eventuale accoglimento, elidendo la 2 declaratoria di responsabilità, avrebbe travolto anche le statuizioni civili, così arrecando pregiudizio alla parte civile. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte civile partecipò, a tutela dei propri interessi, al giudizio d'appello promosso dall'imputato e ritualmente, essendo quest'ultimo risultato soccombente anche in secondo grado, essendo stata confermata la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, il Tribunale ha provveduto a statuire in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 3. Il terzo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13/12/1995, Clarke ,Rv. 203428). 3.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha sottolineato l'attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa RI, in quanto precise, lineari, intrinsecamente coerenti, e l'affidabilità dei rilievi effettuati dagli accertatori sul luogo del sinistro. Da tali risultanze - argomenta il giudice a quo - emerge che l'omesso rispetto dell'obbligo di precedenza determinò la collisione della vettura di RR con quella di RI LI. Quest'ultima, anche se procedeva oltre i limiti di velocità (70 km/h anziché 50) - ragione per la quale le è stato attribuito un concorso di colpa - non può certo essere considerata l'unica responsabile del sinistro, poiché non vi erano ostacoli o ingombri di sorta, né all'incrocio nè sulla carreggiata, e dunque il RR avrebbe senz'altro potuto scorgere l'auto della RI e rispettare l'obbligo di precedenza. Di qui la conclusione secondo cui sussiste nesso causale tra la violazione dell'obbligo di dare la precedenza ad opera del RR e le lesioni cagionate a RI, frutto del successivo scontro del veicolo condotto dalla RI con la vettura di quest'ultimo. Nè può attribuirsi rilievo al fatto che la persona offesa si sia recata al Pronto soccorso non 3 immediatamente ma in un secondo momento, a causa di importanti impegni di lavoro. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 2284 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.RR NI ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché la persona offesa RI TE ha presentato un ricorso immediato al giudice di pace privo dell'indicazione delle fonti di prova. Il detto ricorso avrebbe perciò dovuto essere dichiarato inammissibile, a norma del combinato disposto degli artt. 21, comma 2, e 24, comma 1, lett. c), d. Ig. 28- 8-2000, n. 274. L'inammissibilità avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio e non vi era nessun termine per la relativa eccezione. Solo successivamente all'eccezione formulata dalla difesa dell'imputato la parte civile ha depositato gli allegati richiesti dall'art. 21, comma 2, d. Ig. n. 274 del 2000, quasi due anni dopo il deposito del ricorso immediato. Tale produzione non avrebbe perciò dovuto essere accolta e non poteva essere valutata come sanatoria del ricorso. 2.1. In ogni caso, la parte civile non era legittimata a partecipare al giudizio di appello, avendo già ottenuto, all'esito del processo di primo grado, il totale risarcimento del danno, così come liquidato dal giudice di prime cure (danno patrimoniale e non: euro 1230; rifusione delle spese sostenute per il primo grado di giudizio: euro 1600, oltre agli accessori di legge). Infatti il responsabile civile, Compagnia assicurativa Zurich, ritualmente costituitosi in primo grado, non è intervenuto in appello, revocando di fatto la propria costituzione. Nè ha rilievo che la parte civile ZI non abbia ritenuto satisfattivo il predetto risarcimento, poiché egli avrebbe dovuto impugnare la sentenza ex art. 576 cod. proc. pen. e non semplicemente presentarsi nel giudizio di secondo grado introdotto dall'appello proposto dall'imputato. In mancanza di impugnazione e stante l'integrale risarcimento del danno, la parte civile non aveva alcun titolo per concludere nel giudizio di secondo grado e la sua costituzione andava revocata. Ragion per cui nulla avrebbe dovuto essere liquidato a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Peraltro la parte civile RI si è limitata a presentare conclusioni scritte, identiche a quelle di primo grado, senza proporre alcuna argomentazione atta a contrastare le tesi dell'imputato. 2.2. La motivazione è contraddittoria anche in ordine alla sussistenza del nesso di causalità ,tra la condotta di guida dell'imputato e l'evento, poiché la vettura condotta dalla RI procedeva ad una velocità di marcia superiore a quella consentita e ciò non consentì il suo avvistamento da parte del RR, causando 1 l'impatto tra il veicolo condotto dall'imputato e quello guidato dalla RI, che andò, a sua volta, a collidere con il mezzo guidato da RI. Ingiustificatamente i giudici di merito hanno ritenuto pienamente credibile la versione di RI. La parte civile rimosse la propria vettura dal punto di impatto e ciò ha, di fatto, impedito agli accertatori di verificare il punto esatto di arresto del veicolo condotto dallo RI e quindi il suo eventuale concorso nella dinamica del sinistro. Peraltro RI rifiutò le cure mediche e si recò immediatamente al lavoro, rivolgendosi al Pronto soccorso alcuni giorni dopo. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con conclusioni scritte del 13 ottobre 2022, la difesa del RR ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 21, comma 2, lett. h), d. Ig. n. 274 del 2000 prevede, tra i requisiti del ricorso immediato al giudice di pace, l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta. Ed effettivamente dall'esame del ricorso immediato al giudice di pace presentato dalla parte civile RI TE - esame consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092 ; Sez. U, n. 21 del 19-7-2012, Bell'Arte) - emerge che le fonti di prova sono state ritualmente indicate, poiché la parte civile chiese l'ammissione, come testimoni, di RI TE e RI LI, degli operanti del Corpo di Polizia municipale nonché l'esame del consulente dr. Vincenzo Avolio, sulle lesioni subite dalla persona offesa, formulando con precisione le circostanze su cui i predetti testi e il consulente avrebbero dovuto essere escussi. Non può pertanto in alcun modo sostenersi che il ricorso immediato fosse inammissibile ex art. 24, lett. c), d. Ig. n. 274 del 2000. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Poiché l'imputato propose appello impugnando espressamente il punto relativo all'affermazione della penale responsabilità, la parte civile era senz'altro legittimata a partecipare al giudizio di secondo grado, onde presentare le proprie controdeduzioni alle doglianze formulate dall'imputato, il cui eventuale accoglimento, elidendo la 2 declaratoria di responsabilità, avrebbe travolto anche le statuizioni civili, così arrecando pregiudizio alla parte civile. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte civile partecipò, a tutela dei propri interessi, al giudizio d'appello promosso dall'imputato e ritualmente, essendo quest'ultimo risultato soccombente anche in secondo grado, essendo stata confermata la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, il Tribunale ha provveduto a statuire in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 3. Il terzo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13/12/1995, Clarke ,Rv. 203428). 3.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha sottolineato l'attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa RI, in quanto precise, lineari, intrinsecamente coerenti, e l'affidabilità dei rilievi effettuati dagli accertatori sul luogo del sinistro. Da tali risultanze - argomenta il giudice a quo - emerge che l'omesso rispetto dell'obbligo di precedenza determinò la collisione della vettura di RR con quella di RI LI. Quest'ultima, anche se procedeva oltre i limiti di velocità (70 km/h anziché 50) - ragione per la quale le è stato attribuito un concorso di colpa - non può certo essere considerata l'unica responsabile del sinistro, poiché non vi erano ostacoli o ingombri di sorta, né all'incrocio nè sulla carreggiata, e dunque il RR avrebbe senz'altro potuto scorgere l'auto della RI e rispettare l'obbligo di precedenza. Di qui la conclusione secondo cui sussiste nesso causale tra la violazione dell'obbligo di dare la precedenza ad opera del RR e le lesioni cagionate a RI, frutto del successivo scontro del veicolo condotto dalla RI con la vettura di quest'ultimo. Nè può attribuirsi rilievo al fatto che la persona offesa si sia recata al Pronto soccorso non 3 immediatamente ma in un secondo momento, a causa di importanti impegni di lavoro. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2022.