Art. 7. Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 , puo' disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all' articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita' ))
(( 1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita' ))