Articolo 4 sexies del Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
Articolo 4 quinquiesArticolo 10
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Art. 4-sexies. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202)) ((33)) ---------------- AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 ha disposto (con l'art. 21, comma 5) che "I procedimenti sanzionatori di cui all' articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2024
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