Articolo 40 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 febbraio 1934
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11 aprile 1971
Art. 40. ((Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;

4) la cancellazione dall'albo;

5) la radiazione dall'albo))
Entrata in vigore il 11 aprile 1971
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