2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, e' comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione puo' essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.
4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalita' di cui al comma 2. ))