2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attivita' di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la societa' di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attivita' di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. ))