Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art.12 della legge 5 marzo 1991 n.143 (che punisce, tra l'altro, il possesso di carta di credito di illecita provenienza) si pone in rapporto di specialità con il delitto di ricettazione (dal momento che tutti gli elementi del delitto di cui all'art 648 cod. pen. sono presenti nella ipotesi criminosa di possesso di carta di credito di illecita provenienza, la quale contiene, inoltre, l'elemento specializzante rappresentato dal possesso del documento sopra indicato). Conseguentemente, l'autore del furto della carta di credito non può essere chiamato a rispondere anche dell'abusivo possesso del medesimo documento, dal momento che la detenzione da parte del ladro del bene trafugato rappresenta l'evento (in senso naturalistico) dell'atto dell'impossessamento della cosa mobile altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1998, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
composta dal Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 10.6.1998
Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
Dott. Franco Marrone Consigliere N.1229
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N.3.780/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 4.11.1997, pronunciata nei confronti di LO MA, nato a [...] il [...]. Visti gli atti consentiti, sentita la relazione in pubblica udienza del consigliere Sandro Occhionero e udite le conclusioni del pubblico ministero, dott. Vincenzo Verderose, e dell'avv. Giuseppe Pigliapoco di Macerata, che hanno concluso come in atti, la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento processuale e motivi della decisione
Come emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso del p.m., MA LO era stato tratto in arresto in Sant'Elpidio a Mare il 24.6.1995 nella flagranza dei reati di furto e di tentato furto, commessi ai danni di BR ON e di altre persone, reati per i quali è stato giudicato dal Pretore di Fermo, e denunciato a piede libero per la detenzione della carta di credito telefonica, che aveva sottratto al ON.
Per la detenzione della carta di crediti anzidetta è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo per rispondere del delitto di cui all'art. 12 del d.l.
3.5.1991 n. 143, convertito in l.
5.7.1991 n. 197. Il tribunale con sentenza del 4.11.1997 lo ha assolto MA LO con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Ha infatti ritenuto:
- che l'art. 12 della citata legge punisce (diversamente dalla fattispecie della ricettazione) il possesso delle carte di credito di provenienza illecita, ma non delittuosa, mentre nel caso di specie il bene era stato oggetto di furto;
- e che la detenzione di essa non poteva neppure essere punita a titolo di ricettazione, perché ancora nella disponibilità dell'autore del furto, rispetto al quale doveva "considerarsi un post facum non punibile".
Ricorre direttamente per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. il procuratore della Repubblica di Fermo per l'annullamento con rinvio della sentenza, sostenendo che il tribunale aveva interpretato in modo errato e violato gli artt. 12 della citata legge e 648 del c.p.. Il ricorso non può essere accolto, poiché l'imputato doveva comunque essere assolto, anche se con una motivazione in diritto parzialmente diversa.
Sono circostanze di fatto pacifiche che il LO deteneva la carta di credito telefonica per averla sottratta al legittimo titolare, rendendosi autore del reato di furto, e che il reato di cui all'art. 12 d.l. 143/1991 gli era stato contestato per il solo possesso di essa, che è una delle diverse fattispecie criminose, contemplate nella citata norma e punite con identica pena. Infatti l'articolo anzidetto disciplina le tre ipotesi distinte (1) dell'utilizzazione indebita della carta di credito o di pagamento da parte di chi non ne è titolare, (2) della falsificazione o alterazione delle carte di credito o di pagamento o di analoghi documenti e (3) del possesso, cessione o acquisto di tali carte o documenti (o di ordini di pagamento prodotti con essi), di provenienza illecita (o comunque falsificati o alterati). Tra le diverse fattispecie è stata contestata all'imputato quella del possesso di provenienza illecita ed è evidente che, se l'imputazione fosse stata quella della utilizzazione indebita o quella della alterazione, non sorgerebbe alcuna questione sulla ipotizzabilità del concorso del reato di furto con il delitto di cui all'art. 12 legge citata (per effetto dell'utilizzazione successiva al furto del bene).
Ma la contestazione del reato nella fattispecie del possesso pone la questione della ipotizzabilità del concorso tra i due reati (del furto e dell'ingiustificato possesso) e non già quella erroneamente risolta dal tribunale della ipotizzabilità o meno del delitto di cui all'art. 12 d.l. 143/1991, a seconda del l'interpretazione restrittiva o estensiva dell'elemento costitutivo del reato della illiceità della provenienza.
Sul punto, che peraltro nel caso di specie non è decisivo per l'affermazione della sussistenza del reato contestato al LO, ha ragione il p.m. ricorrente.
Infatti il concetto di illiceità, in assenza di ulteriori specificazioni, adoperato per qualificare la provenienza della cosa nella disponibilità dell'autore del reato, include le ipotesi dell'illecito civile e di quello amministrativo (questione direttamente affrontata con la decisione, citata nella sentenza impugnata: Cass., sez. II, sent. 8.9 11 dell'8.8.1994, rv. 199.03698). Ma ciò non esclude che quella espressione a carattere generale comprenda anche e soprattutto l'illecito penale.
Infatti anche di recente la Corte (sez. II, sent. 30 del 30.1.98, rv. 209. 585), ribadendo un conforme orientamento giurisprudenziale, ha affermato che l'acquisto al fine di trame profitto di carte di credito o di pagamento di provenienza illecita (e si aggiunga anche la ipotesi non altrimenti qualificata del possesso senza titolo di esse, che presuppone di norma l'acquisizione del bene, a meno che non si tratti di documento creato per falsificazione dal detentore) è una fattispecie in rapporto di specialità rispetto all'art. 648 c.p.. E la comparazione tra le due disposizioni incriminatrici evidenzia che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale sulla ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., sono presenti in quella di carattere speciale del possesso ingiustificato o dell'acquisto o della cessione sine titulo, e che la norma speciale contiene inoltre in sè gli elementi specializzanti della particolare natura del bene posseduto, acquistato o ceduto e della sua provenienza non solo da delitto, ma anche da illecito civile o amministrativo.
La soluzione della questione è collegata alla individuazione dell'elemento oggettivo del delitto contestato al LO che presuppone (come nel caso della fattispecie a carattere generale della ricettazione rispetto a quella di cui all'art. 12 in esame) che l'illecito (che può consistere, sia in un delitto come nella ricettazione, che in un illecito di altra natura) sia stato commesso in precedenza.
Mentre la detenzione del bene da parte dell'autore del furto è l'evento (in senso naturalistico) dell'atto dell'impossessamento della cosa mobile altrui, realizzato con la sottrazione di essa a chi la deteneva.
Non è perciò concepibile e non corrisponde al dato normativo che il medesimo soggetto risponda contemporaneamente del furto e della detenzione come di stinta ipotesi di reato.
L'autore del furto in altre parole potrà rispondere anche del delitto di cui ali art. 12 d.l. citato, ma solo se si realizza una delle fattispecie diversa da quella del mero possesso, da lui conseguito con la sottrazione della cosa mobile altrui (ad esempio per una successiva alterazione o utilizzazione della carta di credito o pagamento sottratta ad altri).
Così rettificata la motivazione in diritto della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619.1 c.p.p., il ricorso deve essere rigettato per le ragioni esposte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999