Sentenza 2 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2004, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Munari Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Balzano del foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo e dell'avv. Patricia De Luca in Roma, via Boccherini n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, e, per quanto possa occorrere, dall'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione 34, numero 51/34/2000, in data 18.5/1.6.2000;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del Dott. Velardi Maurizio, il quale ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
letta l'istanza con cui la contribuente dichiara che è cessata la materia del contendere per definizione della lite pendente ex art. 16 della legge n. 289 del 2002.
RITENUTO
che:
la ricorrente con l'istanza suindicata dimostra di non avere più interesse alla definizione giudiziaria della lite (cfr. Cass. n. 368/2000);
che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità (sopravvenienza della legge 289/1992);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara compensate le spese.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004