Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177
Articolo 3Articolo 5
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25 novembre 2015
Art. 4. Aumento o riduzione del compenso 1. L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessita' della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 puo' essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
Entrata in vigore il 25 novembre 2015
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