Versione
24 novembre 2007
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9 agosto 2019
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Art. 7. Regolamento di attuazione 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attivita' di competenza ((delle procure della Repubblica presso i tribunali)) , del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonche' le modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle autorita' di decisione.
2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformita' alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.
2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformita' alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2022, n. 77Provvedimento: […] Direttiva 2004/80/CE prevede che: gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005. In effetti, l'art.7 del D.Lgs. 204/2007 dispone che le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per l'erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugnoLeggi di più...
- responsabilità civile dello Stato·
- mancata attuazione direttiva UE·
- indennizzo vittime reati violenti·
- art. 11 preleggi·
- contributo unificato·
- spese di lite·
- retroattività legge·
- Direttiva 2004/80/CE