Legge 18 dicembre 1984, n. 976

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i sottoindicati atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF);
        appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV);
        appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione stessa.
      • Art. 3.
        L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 120 milioni annui, fa carico al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.