Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
La mozzatura delle canne di un fucile, finalizzata a facilitarne l'occultamento e a potenziarne l'efficacia, non è, a differenza dell'abrasione della matricola, un elemento indicativo della provenienza illecita dell'arma e non può, quindi, di per sè sola giustificare la condanna per ricettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2012, n. 43029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43029 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 825
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 23296/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AE AN N. IL 13/06/1951;
avverso la sentenza n. 2904/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 15/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Mazzotta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia - sezione distaccata di Cerignola - in data 8 luglio 2011 alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 3000,00 di multa nei confronti di ON AE, per i reati di danneggiamento del portone di ingresso e della parete dell'abitazione di CH GL, di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile semiautomatico a canna mozza, di ricettazione della predetta arma e di esplosione lunga la pubblica via e in luogo pubblico di diversi colpi di arma da fuoco, fatti commessi in Stornara il 4 ottobre 2010.
La Corte di appello ha condiviso la ricostruzione probatoria operata dal giudice di primo grado ed ha evidenziato che le prove a fondamento del giudizio di responsabilità sono costituite innanzitutto dalle dichiarazioni testimoniali dei fratelli AN e AV RU e di TE GL, che hanno riferito del movente dell'azione di danneggiamento, legato ad un alterco avvenuto dal AE con i predetti fratelli RU, gestori di un circolo ricreativo;
e dalle dichiarazioni testimoniali ancora dei fratelli RU e di OC ES, che hanno asserito di aver visto il AE che sparava i colpi di arma da fuoco in direzione del portone d'ingresso dello stabile di via Vittorio Emanuele, 37 in Stornara l'abitazione di CH GL. Le prove d'accusa sono poi completate dalle dichiarazioni rese dagli appartenenti alla polizia giudiziaria che intervennero sui luoghi del fatto procedendo all'arresto in flagranza del AE sulla base delle dichiarazioni di numerose persone che avevano assistito al fatto;
e dal bossolo e dalla borra sequestrati sui luoghi e fatti oggetto di consulenza tecnica su iniziativa del pubblico ministero, da cui è emerso che il bossolo apparteneva ad una cartuccia cal. 12 e che l'arma usata è un fucile semiautomatico cal. 12 a canna tagliata, come desumibile dalla presenza sulla superficie esterna del bossolo di solchi a tutto spessore. La Corte d'appello ha poi osservato che il AE, pur contestando alquanto genericamente le prove d'accusa, asserendone l'insufficienza, e le risultanze della consulenza tecnica sul bossolo e sulla borra, non ha chiesto perizia per appurare se effettivamente l'arma fosse semiautomatica a canne mozze, sì che le conclusioni del consulente tecnico non sono state contrastate da alcuna seria prova di segno contrario. Avverso la sentenza ha proposto ricorso ON AE, deducendo:
- Nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 c.p.p. perché essa non contiene l'indicazione delle prove poste a base della decisione e soprattutto l'enunciazione delle ragioni per le quali sono state ritenute attendibili le prove prodotte in primo grado. L'insufficienza di motivazione attiene specie ai risultati della consulenza tecnica, se si considera che il consulente non ha spiegato se e da quanto tempo era stata tagliata la canna e per quanto tempo persistono le tracce del taglio. Su queste lacune probatorie era stato proposto uno specifico motivo di appello. La Corte di appello non ha inoltre spiegato, in ordine al delitto di ricettazione, quali siano gli elementi posti a fondamento del reato presupposto. La motivazione della sentenza è peraltro illogica per l'assenza di prove oggettive, avendo affidato la pronuncia di condanna al mero fatto che il ricorrente non è incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata, nel pronunciare condanna anche per il reato di ricettazione, ha implicitamente confermato l'assunto di imputazione, e cioè che la prova della provenienza delittuosa del fucile sia costituita dal fatto della sua alterazione. Per questa parte deve essere annullata, perché ha trascurato di considerare il principio di diritto già espresso da questa Corte, secondo cui "ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione l'arma alterata con la mozzatura delle canne, che risponde alla finalità di facilitare l'occultamento e del potenziamento dell'arma, non è di per sè, senza alcun ulteriore elemento indicativo di illecita provenienza dell'arma stessa, a differenza dell'abrasione dei numeri di matricola che costituisce la prova evidente della provenienza del reato e della necessaria consapevolezza di tale illecita provenienza da parte della persona nel cui possesso l'arma clandestina viene trovata" - Sez. 1, n. 9885 del 10 giugno 1992 (dep. 16 ottobre 1992), Diolosà, Rv. 192513 -.
Orbene, nessun elemento aggiuntivo rispetto al fatto dell'alterazione è indicato in sentenza per avvalorare l'ipotesi della provenienza delittuosa, sicché si impone la necessità di un nuovo giudizio nel merito, da condursi alla luce del principio di diritto appena indicato.
Nel resto, invece, la sentenza non merita le censure prospettate in ricorso. La sentenza ha fatto richiamo alla decisione di primo grado ai fini della motivazione per relationem e ha messo in evidenza gli elementi di prova che confermano sia il movente che le modalità della condotta di danneggiamento. Le deposizioni testimoniali e le dichiarazioni degli inquirenti che intervennero nell'immediatezza dei fatti danno prova che l'alterco tra l'imputato a i fratelli RU fu alla base della successiva azione di esplosione di colpi di arma da fuoco per il danneggiamento dello stabile di via Vittorio Emanuele n. 37. Sul punto la sentenza è adeguatamente motivata. Circa poi l'arma utilizzata per il danneggiamento, la sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata, ha dato atto dei risultati della consulenza tecnica. Secondo gli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero, si può affermare che il bossolo rinvenuto sul luogo degli spari fosse appartenuto ad una cartuccia cal. 12 e l'arma utilizzata fosse un fucile cal. 12 semiautomatico;
in più, in ragione della presenza sulla superficie esterna della borra di solchi a tutto spessore, si può arguire che il fucile semiautomatico avesse la canna tagliata. Questi dati non sono stati contrastati, come affermato nella sentenza impugnata (fl. 3), da una richiesta di perizia diretta ad accertare se l'arma fosse semiautomatica a canne mozze oppure no;
e non sono stati prospettati elementi di fatto capaci di infirmare la plausibilità delle deduzioni di consulenza.
La sentenza, allora, non può dirsi, per questa parte, insufficientemente o illogicamente motivata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo C) - art. 648 c.p. - e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012