Articolo 47 bis del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Articolo 49Articolo 47 ter
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5 settembre 2019
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3 novembre 2019
Art. 47-bis. (( (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). )) (( 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all' articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , attraverso piattaforme anche digitali.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attivita' di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalita' di esecuzione della prestazione ))
Entrata in vigore il 3 novembre 2019
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