Articolo 27 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Articolo 26Articolo 28
Versione
25 giugno 2015
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Versione
1 marzo 2017
Art. 27. Criteri di computo 1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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