CASS
Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2023, n. 31023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31023 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG, dottor Nicola Lettierí, che ha chiesto annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 31023 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.NC TR ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Forlì ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Forlì e Cesena con il quale è stato disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le competizioni sportive di calcio e pallacanestro per anni otto, nonché l'obbligo di presentazione presso la Questura, prima e dopo ogni incontro agonistico, anche amichevole, in cui disputa la squadra di calcio del Rimini, per anni cinque. 1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente. Rappresenta che il provvedimento del Questore è stato notificato il 12 gennaio 2023 e che il pomeriggio di sabato 14 gennaio alle ore 14,30 la squadra del Rimini ha giocato contro La Virtus Entella. Pertanto, durante il lasso di tempo intercorrente tra la notifica del DA e la convalida da parte del Gip, il prevenuto ha ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento, pur non essendo indicata, né nel provvedimento del Questore, né nel provvedimento di convalida dell'autorità giudiziaria, nessuna particolare ragione di necessità ed urgenza. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989. Rappresenta che il provvedimento del Questore è stato a lui notificato il 12 gennaio 2023 alle ore 16,40, che il PM ha richiesto la convalida al Gip in data 14 gennaio 2023 alle ore 11,00, che il giudice ha convalidato il provvedimento in data 16 gennaio, ma ad orario imprecisato, posto che il provvedimento impugnato non reca l'orario in cui è stato disposto. Deduce quindi che, non essendo indicato l'orario della convalida, non è possibile stabilire se il giudice abbia rispettato o meno il termine di 48 ore dalla richiesta della convalida da parte del PM, entro le quali l'autorità giudiziaria deve provvedere sotto pena di inefficacia delle prescrizioni. Inoltre, l'indeterminatezza della data di emissione impedisce di verificare il rispetto del termine di ore 96 dalla notifica del provvedimento all'interessato. Pertanto, tale incertezza, non altrimenti risolvibile, in ordine alla tempestività della convalida, impone una decisione rescindente. 1.3. Il ricorrente deduce, con il terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione sulla durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione dell'obbligo di presentazione. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni della previsione della misura dell'obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri anche in occasione delle partite c.d. amichevoli, considerato che tali partite non sono ben pubblicizzate, si svolgono spesso a porte chiuse e ad orari non compatibili con attività lavorative. 1 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'analisi prenderà le mosse dal secondo motivo di ricorso che è fondato e riveste valenza assorbente rispetto agli altri. Si osserva che, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, Legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari). Pertanto, conformemente a tale principio, è causa di inefficacia l'indicazione della data e dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" dì decadenza, ove non risulti alíunde la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606). Costituisce infatti kis receptum che debba essere annullata con rinvio, in quanto affetta da nullità ex art. 178 tett. c) cod. proc. pen., per violazione del diritto all'assistenza difensiva, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S., che sia intervenuta prima della scadenza del termine di ventiquattro ore dal deposito in cancelleria della richiesta di convalida e della relativa documentazione (Sez. 3, n. 17871 del 08/04/2009, Rv. 243714). 1.1.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non reca l'orario in cui è stato disposta ma solamente la data in cui il giudice ha convalidato il provvedimento. Pertanto, non essendo indicato l'orario della convalida, non è possibile stabilire se il giudice abbia rispettato o meno il termine di 48 ore dalla richiesta della convalida da parte del PM, entro le quali l'autorità giudiziaria deve provvedere sotto pena di inefficacia delle prescrizioni. Inoltre, l'indeterminatezza della data di emissione impedisce di verificare il rispetto del termine di ore 96 dalla notifica del provvedimento all'interessato. Pertanto, tale incertezza, non altrimenti risolvibile, in ordine alla tempestività della convalida, impone una decisione rescindente. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
2 Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore della provincia Forlì-Cesena in data 11/01/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore della provincia di Forlì Cesena. Così deciso all'udienza del 5 Aprile 2023 il Consigliere estensore il Presidente
lette le conclusioni del PG, dottor Nicola Lettierí, che ha chiesto annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 31023 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.NC TR ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Forlì ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Forlì e Cesena con il quale è stato disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le competizioni sportive di calcio e pallacanestro per anni otto, nonché l'obbligo di presentazione presso la Questura, prima e dopo ogni incontro agonistico, anche amichevole, in cui disputa la squadra di calcio del Rimini, per anni cinque. 1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente. Rappresenta che il provvedimento del Questore è stato notificato il 12 gennaio 2023 e che il pomeriggio di sabato 14 gennaio alle ore 14,30 la squadra del Rimini ha giocato contro La Virtus Entella. Pertanto, durante il lasso di tempo intercorrente tra la notifica del DA e la convalida da parte del Gip, il prevenuto ha ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento, pur non essendo indicata, né nel provvedimento del Questore, né nel provvedimento di convalida dell'autorità giudiziaria, nessuna particolare ragione di necessità ed urgenza. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989. Rappresenta che il provvedimento del Questore è stato a lui notificato il 12 gennaio 2023 alle ore 16,40, che il PM ha richiesto la convalida al Gip in data 14 gennaio 2023 alle ore 11,00, che il giudice ha convalidato il provvedimento in data 16 gennaio, ma ad orario imprecisato, posto che il provvedimento impugnato non reca l'orario in cui è stato disposto. Deduce quindi che, non essendo indicato l'orario della convalida, non è possibile stabilire se il giudice abbia rispettato o meno il termine di 48 ore dalla richiesta della convalida da parte del PM, entro le quali l'autorità giudiziaria deve provvedere sotto pena di inefficacia delle prescrizioni. Inoltre, l'indeterminatezza della data di emissione impedisce di verificare il rispetto del termine di ore 96 dalla notifica del provvedimento all'interessato. Pertanto, tale incertezza, non altrimenti risolvibile, in ordine alla tempestività della convalida, impone una decisione rescindente. 1.3. Il ricorrente deduce, con il terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione sulla durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione dell'obbligo di presentazione. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni della previsione della misura dell'obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri anche in occasione delle partite c.d. amichevoli, considerato che tali partite non sono ben pubblicizzate, si svolgono spesso a porte chiuse e ad orari non compatibili con attività lavorative. 1 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'analisi prenderà le mosse dal secondo motivo di ricorso che è fondato e riveste valenza assorbente rispetto agli altri. Si osserva che, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, Legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari). Pertanto, conformemente a tale principio, è causa di inefficacia l'indicazione della data e dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" dì decadenza, ove non risulti alíunde la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606). Costituisce infatti kis receptum che debba essere annullata con rinvio, in quanto affetta da nullità ex art. 178 tett. c) cod. proc. pen., per violazione del diritto all'assistenza difensiva, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S., che sia intervenuta prima della scadenza del termine di ventiquattro ore dal deposito in cancelleria della richiesta di convalida e della relativa documentazione (Sez. 3, n. 17871 del 08/04/2009, Rv. 243714). 1.1.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non reca l'orario in cui è stato disposta ma solamente la data in cui il giudice ha convalidato il provvedimento. Pertanto, non essendo indicato l'orario della convalida, non è possibile stabilire se il giudice abbia rispettato o meno il termine di 48 ore dalla richiesta della convalida da parte del PM, entro le quali l'autorità giudiziaria deve provvedere sotto pena di inefficacia delle prescrizioni. Inoltre, l'indeterminatezza della data di emissione impedisce di verificare il rispetto del termine di ore 96 dalla notifica del provvedimento all'interessato. Pertanto, tale incertezza, non altrimenti risolvibile, in ordine alla tempestività della convalida, impone una decisione rescindente. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
2 Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore della provincia Forlì-Cesena in data 11/01/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore della provincia di Forlì Cesena. Così deciso all'udienza del 5 Aprile 2023 il Consigliere estensore il Presidente