Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , nonche' le modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.
2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)) .
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697 ;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.
2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)) .
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697 ;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.