Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 giugno 2018 |
Commentario • 1
- 1. Il regime iva per i servizi prestati tramite mezzi elettronici (e-commerce di servizi) ai consumatori: il decreto legislativo n° 273 del 2003 e la riforma…Visconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2010
1) Il problema dell'applicabilità dell'IVA alle transazioni telematiche fra imprese non stabilite nell'Unione Europea e consumatori italiani. Il concetto di “commercio elettronico” e quello di “stabile organizzazione” di un'impresa. Uno dei problemi principali che, dal punto di vista del regime fiscale, pone il commercio elettronico (od e-commerce), è l'applicabilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel caso in cui la transazione avente per oggetto beni o servizi è effettuata tramite la rete Internet fra un'impresa venditrice che non ha una sede legale od operativa (non è, come la qualifica il diritto comunitario, una “impresa stabilita”) nel territorio di uno degli Stati membri …
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Giurisprudenza • 122
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/07/2025, n. 14282Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2025 N. 14282/2025 REG.PROV.COLL. N. 06416/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6416 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da I.Co.Tea.C.A.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale …Leggi di più...
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- art. 14 D.M. 249/2010·
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- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 3762Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 03762/2025 REG.PROV.COLL. N. 10005/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10005 del 2018, proposto da UNINT - Università degli studi internazionali di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. da Palestrina, 47; contro Ministero …Leggi di più...
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- 3. TAR Milano, sez. V, sentenza 18/07/2025, n. 2723Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2025 N. 02723/2025 REG.PROV.COLL. N. 00864/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 864 del 2022, proposto da La Chicchera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Giacalone e Maria Vittoria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, …Leggi di più...
- DM 38/2013·
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- 4. Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4918Provvedimento: Tribunale di Bari Sezione Lavoro N.R.G. 15425/2024 Il Giudice AT RA TO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da , , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 , ed , rappresentati e [...] Parte_5 Parte_6 difesi dall'Avv.to PAPALIA ANTONIO ricorrente contro - Controparte_1 [...] Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal dirigente dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA resistente OGGETTO: ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo da certificazione CLIL rilasciata da una SSML accreditata, previa Contr disapplicazione della nota del n. 11276/2024. Conclusioni: come da note a …Leggi di più...
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- 5. Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1679Provvedimento: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 6411 /2024 ; - visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2024 ed iscritto al …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Procedure per il riconoscimento delle scuole
- Articolo 1Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , nonche' le modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.
2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)) .
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697 ;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3. - Articolo 2Art. 2. Istanza di riconoscimento 1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualita' formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresi' disporre di qualificati docenti delle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 copia della stessa e della relativa documentazione.
4. Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto altresi' conto delle possibilita' occupazionali nel settore nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso universita'.
5. Ai fini della formulazione del prescritto parere e' in facolta' della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la Commissione puo' avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.
6. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato con decreto del direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui aicommi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di sessanta giorni, decorsi inutilmente i predetti termini, il riconoscimento si intende negato.
7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 6.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola e' abilitata, successivamente alla data di emanazione del provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)) . Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere prodotta apposita documentata istanza successivamente al riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai commi 2 e seguenti.