Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 luglio 2026 |
Commentario • 1
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1) Il problema dell'applicabilità dell'IVA alle transazioni telematiche fra imprese non stabilite nell'Unione Europea e consumatori italiani. Il concetto di “commercio elettronico” e quello di “stabile organizzazione” di un'impresa. Uno dei problemi principali che, dal punto di vista del regime fiscale, pone il commercio elettronico (od e-commerce), è l'applicabilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel caso in cui la transazione avente per oggetto beni o servizi è effettuata tramite la rete Internet fra un'impresa venditrice che non ha una sede legale od operativa (non è, come la qualifica il diritto comunitario, una “impresa stabilita”) nel territorio di uno degli Stati membri …
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Giurisprudenza • 126
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Versioni del testo
- Titolo I : Procedure per il riconoscimento delle scuole
- Articolo 1Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , nonche' le modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.
2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697 ;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 11 ottobre 1986, n. 697 , prevede "Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 , concerne "Istituzione dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il comma 96, lettera a), dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) recita:
"96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli.".
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 , reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".
- Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 prevede: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie".
- Il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 reca: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000 si veda nelle note alle premesse. - Articolo 2Art. 2. Istanza di riconoscimento 1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualita' formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresi' disporre di qualificati docenti delle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 copia della stessa e della relativa documentazione.
4. Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto altresi' conto delle possibilita' occupazionali nel settore nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso universita'.
5. Ai fini della formulazione del prescritto parere e' in facolta' della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la Commissione puo' avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.
6. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato con decreto del direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui aicommi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di sessanta giorni, decorsi inutilmente i predetti termini, il riconoscimento si intende negato.
7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 6.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola e' abilitata, successivamente alla data di emanazione del provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe n. 3 delle lauree universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere prodotta apposita documentata istanza successivamente al riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai commi 2 e seguenti.
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000 si veda nelle note alle premesse.