Articolo 63 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 62Articolo 64
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 63.

Le navi che abbiano a bordo piu' di 30 persone tra equipaggio e passeggeri e che compiano traversate di oltre 10 giorni, devono essere munite di un apparecchio per distillare l'acqua del mare, tale da garantire ad ogni persona imbarcata una quantita' di acqua dolce potabile non inferiore a 5 litri al giorno.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999