Articolo 83 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 82Articolo 84
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 83.

Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:

a) assolvere ai compiti indicati agli articoli 77, 78 e 79;

b) eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio.

Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante del porto.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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