Articolo 79 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 78Articolo 80
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 79.

All'atto del compimento dei lavori prescritti a termine dell'articolo 78, e dopo constatato dalla Commissione locale che sono stati eseguiti in conformita' di quanto stabilito a mente dell'articolo stesso, sara' rilasciato alla nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa e' stata posta in regola con le norme della presente legge.

Tale certificato non dispensa, tuttavia, la nave dalle visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 83 sia, per accertare che non sia stata apportata alle nuove sistemazioni alcuna variazione, sia per i fini in tale articolo stabiliti.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999